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Retribuzione: pagamento tracciabile

A far data dal 1° luglio 2018, così come previsto dalla Legge 205/2017 ( Legge di Bilancio 2018) -art. 1 co.910-913, i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età’ non inferiore a sedici anni).

I datori di lavoro o committenti non potranno  corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque  sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (per rapporto di lavoro si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142).

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con  la nota n. 4538 del 22 maggio 2018, in merito alle procedure di contestazione della violazione all’erogazione di retribuzione tramite mezzi tracciabili, (art. 1 co. 910-913  Legge 27 dicembre 2017 n. 205) ha chiarito che, in considerazione del tenore letterale e della ratio della norma si deve ritenere che la violazione in oggetto risulti integrata:

  1. a)quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
    b)nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituirà  prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine.Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Igino Carulli

Igino Carulli